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Con la legge 11 agosto 1991, n.266, si è data una struttura organica al volontariato. La legge quadro afferma solennemente che la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Viene promosso lo sviluppo del volontariato, salvaguardata la sua autonomia e stimolato il conseguimento di finalità, civili, culturali. Per attività di volontariato si deve intendere quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente finalizzata alla solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma gli possono essere rimborsate dall'organizzazione le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti prestabili dalla stessa organizzazione.
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