ALLEGATO
"A"
STATUTO

Denominazione Finalità Soci Gratuità delle cariche Patrimonio
Organi sociali Assemblea Consiglio direttivo Presidente Segretario
Collegio sindacale Bilancio Collegio proibiviri Sedi Stemma e colori sociali

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

E’ costituita l’Associazione Nazionale di volontariato di Protezione Civile denominata:

" LE AQUILE "

La sede legale dell’Associazione Nazionale è in Napoli alla Via Sergente Maggiore 16.
L’Associazione è a carattere Nazionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non persegue fini di lucro.
E’ apartitica e aconfessionale.
La struttura dell’Associazione è fissata secondo criteri di democraticità.
Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontanee e gratuite.

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FINALITÀ’

ARTICOLO 2

L’Associazione ha per scopo:

A) svolgere attività di volontariato di protezione civile in collaborazione con le autorità in occasione di particolari eventi o pubbliche calamità, nonché per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, esclusivamente per fini di solidarietà;

B) promuovere corsi di specializzazione presso enti pubblici o privati per l’addestramento di tutte le categorie utili nelle attività di Protezione Civile e particolarmente, promuovere, preparare e coordinare :

  • Squadre per interventi di soccorso via radio;
  • Squadre per interventi di soccorso in mare e in montagna;
  • Squadre per interventi di soccorso antincendio;
  • Squadre per interventi di soccorso stradale;
  • Squadre per interventi di soccorso sanitario e parasanitario, e quant’oltre categorie previste, rientranti nell’attività di volontariato di Protezione Civile;

C) rappresentare tutte le categorie di cui alla lettera "B" del presente articolo all’uopo autorizzati per le competenze rientranti nel proprio campo di intervento;
D) promuovere iniziative a tutela dei diritti dell’utenza riconosciuta dalla e nella legge;
E) promuovere forme di servizio, l’aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di volontario di Protezione Civile per tutte le categorie consentite dalla legge, anche con un proprio giornale;
F) promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero per i soci;
G) realizzare l’attuazione di Sedi con le stesse finalità e scopi delle "AQUILE "che rappresentano l’articolazione sul territorio Nazionale dell’Associazione.

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SOCI

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato. Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.Possono aderire all’associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell’associazione ed hanno presentato domanda di ammissione al consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

A) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
C) dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria, dimostrativa del requisito per l’ ammissione all’ attività prescelta di volontario Protezione Civile;
D) osservare il regolamento interno dell’associazione;
E) versare la quota annuale associativa stabilita con delibera dal consiglio direttivo e di essere disposto a partecipare alle iniziative dell’Associazione;
F) per coloro che hanno un età tra i 16 anni compiuti fino al raggiungimento della maggiore età, occorre allegare un documento attestante il consenso da parte di chi esercita la Patria Podestà.

ARTICOLO 4

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

A) soci fondatori (sono coloro che intervengono nell’atto costitutivo);
B) soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all’Associazione ne hanno ottenuto l’accettazione secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del presente Statuto;
C) soci onorari ( possano essere, persone, enti, autorità che per particolari benemerenze sono designati dal Consiglio Direttivo);
D) è previsto l’inserimento di giovani soci della categoria juniores. Detti soci sono coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età per cui è prevista una quota sociale ridotta ,e si affiancheranno ai soci ordinari per apprendere tecniche e cultura di materie, affinché possono dare al raggiungimento del 18° anno un valido contributo agli scopi e agli ideali dell’Associazione.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde:

A) per morte;
B) per mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
C) per dimissioni (scritte da notificare al consiglio direttivo con raccomandata R/R);
D) per l’inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle delibere associative;
E) per comportamento lesivo all’immagine dell’Associazione;
F) per non ottemperanza alle disposizione di legge in generale e in materia di volontariato;
G) per indegnità a seguito di condanne infamanti;
H) per venir meno dei requisiti richiesti.

Per i punti di cui alle lettere -D)-E)-F)-G)-H) del presente articolo l’esclusione avviene per atto motivato del consiglio direttivo da notificare con raccomandata R/R.

Nel caso il provvedimento di esclusione riguardi il Presidente di una sede, il consiglio direttivo nominerà per il tempo necessario alla sostituzione, un commissario straordinario che svolgerà le funzioni del Presidente espulso o dimissionario.

ARTICOLO 6

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale nè della quota parte del patrimonio dell’Associazione, né ad alcun tipo di risarcimento.

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GRATUITA’ DELLE CARICHE

ARTICOLO 7

Tutte le cariche associative, comprese quelle di ogni sede di "LE AQUILE ". sono gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

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PATRIMONIO

ARTICOLO 8

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote sociali annue
b) dai contributi di privati
c) dai contributi dello Stato, di Regioni, Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell’associazione
d) dai contributi di Organismi Internazionali
e) dai lasciti testamentari e donazioni
f) da rimborsi derivanti da convenzioni
g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

 

ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci, neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione. Del patrimonio sociale rispondono i componenti del Consiglio Direttivo e la persona da questi prescelta per la custodia.

ARTICOLO 10

Del patrimonio sociale delle singole sedi rispondono i componenti del Consiglio Direttivo in carica, che hanno l’obbligo di trasmettere il 31 gennaio di ogni anno la copia autentica del bilancio, tutti i giustificativi di spese ed entrate e l’elenco dei beni patrimoniali amministrati dalla sede.In tale ultimo elenco si distinguerà tra i beni propri della sede e quelli appartenenti all’Associazione Nazionale.

ARTICOLO 11

Ogni sede non può deliberare il proprio scioglimento e la destinazione del suo patrimonio. Ogni sede, infatti, è un organo unitario del corpo Associativo Nazionale che territorialmente rappresenta. Pertanto se la sede intende sciogliersi, dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo il quale accertato il patrimonio Nazionale e quello della sede provvederà, per il patrimonio Nazionale ad accorparlo e per il patrimonio della sede, questi verrà devoluto ad un ente di volontariato sito nella città o regione di appartenenza della sede.
Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale.

ARTICOLO 12

Il patrimonio delle "LE AQUILE " non può in alcun modo essere destinato per finalità diverse da quelle previste dagli scopi e finalità dell’Associazione.

ARTICOLO 13

In caso di scioglimento della Sede Nazionale " LE AQUILE ", il patrimonio, dedotte le spese dovrà essere devoluto ad un ente di volontariato della regione Campania. Un comitato di tre componenti dell’ultimo consiglio direttivo deciderà sull’assegnazione.
Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale.

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ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14

Sono organi dell’associazione:

a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il collegio sindacale
e) Il collegio dei probiviri

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ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno entro la data del 31 marzo. L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo o dal 30% dei soci. La richiesta di convocazione con specificato l’ordine del giorno va presentate al presidente dell’associazione che provvederà in merito.

L’assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli iscritti in regola con la quota sociale. E’ valida in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.

Non è ammesso l’utilizzo della delega. (fatto eccezione per i portatori di HANDICAP).

I soci Juniores sono ammessi all’assemblea ma non hanno diritto di voto.

Ogni sede è informata della convocazione mediante lettera, ed il consiglio direttivo informerà gli iscritti che fanno riferimento ad esso.

ARTICOLO 16

L’assemblea ordinaria:

  • delibera sul bilancio preventivo e consuntivo
  • determina gli orientamenti del programma annuale secondo la lettera e lo spirito degli scopi e fi- nalità associative ;
  • esamina e delibera i programmi sottoposti dal consiglio direttivo;
  • elegge, ogni tre anni, il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci e dei probiviri;
  • delibera su tutti gli argomenti sottoposti dal consiglio direttivo ad eccezione di quelli di competenza dell’assemblea straordinaria.

ARTICOLO 17

L’assemblea straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

  • modifica dello statuto
  • scioglimento dell’Associazione.

L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria dovrà essere reso noto ai soci almeno due mesi prima della data fissata per l’assemblea.
Le decisioni dell’assemblea straordinaria sono valide a maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti in prima e/o seconda convocazione.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

  • cura l’esecuzione delle delibera assembleare
  • delibera sull’attività dell’associazione;
  • provvede al coordinamento ed all’orientamento delle attività delle sedi
  • adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandati dalla legge e dal presente statuto
  • convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
  • compila i bilanci e rendiconti e le relazioni sulle attività dell’associazione;
  • decide sulla costituzione di sedi o la loro cessazione sulla gestione commissariale o nel caso se ne ravvisi la necessità o ne ricorrano gli estremi.
  • delibera nell’interesse dell’associazione l’utilizzo delle risorse disponibili;

compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per statuto sono demandati o riservati all’assemblea.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) da un numero di componenti eletti dall’assemblea variante da un minimo di sette ad un massimo di ventuno;
b) da quanti siano stati eletti per tre trienni nel consiglio direttivo indipendentemente dal limite previsto al capo a del presente articolo;
c) da quattro componenti il direttivo uscente, scelti dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni

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PRESIDENTE

ARTICOLO 20

Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte alle autorità, gli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a tutela e nell’interesse dell’associazione stessa.
Il Presidente che è anche Presidente dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il Presidente convoca le riunioni del consiglio direttivo che sono sempre da lui stesso presiedute ,e l’assemblea dei soci.
Nelle riunioni del consiglio direttivo nel caso di parità di voto quello del Presidente è determinante.
Il Presidente firma e convalida tutti gli atti dell’Associazione ed ha facoltà di prendere decisioni in caso di necessità, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo.
Il presidente può delegare parte dei propri poteri ad uno o più vicepresidenti, in sua assenza o impedimento.
Il Presidente Nazionale, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, per raggiungere la migliore efficienza organizzativa della Struttura Associativa, può nominare Responsabili Regionali e Provinciali, da scegliere tra i Presidenti delle varie sedi, a cui affidare funzioni di controllo e gestione sulla sede appartenente al proprio territorio.

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SEGRETARIO

ARTICOLO 21

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del’ organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

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COLLEGIO SINDACALE E REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 22

1) Il collegio sindacale è composto da tre membri eletti dall’assemblea, redige la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo, ed effettua i controlli amministrativi di rito.
2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 o seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa,- su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatto per iscritto e firmato3) Elegge nel suo seno un Presidente, il quale può partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo, su invito del Presidente dell’associazione. 4) Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i soci.

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BILANCIO

ARTICOLO 23

1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
3) Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

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COLLEGIO PROBIVIRI

ARTICOLO 24

IL collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea e di diritto da almeno due soci fondatori. Elegge nel suo seno un Presidente.
Tale collegio ha il compito di deliberare circa il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci.
Delibera sulle questioni che sono oggetto di controversia sulla interpretazione dello statuto e dei regolamenti di attuazione. Rimette pareri richiesti dal Consiglio Direttivo. I pareri del collegio dei probiviri non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

Il collegio sindacale e quello dei probiviri deliberano a maggioranza semplice.

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SEDI

ARTICOLO 26

Ogni Sede elegge i propri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo agisce e delibera nell’ambito degli orientamenti dell’Associazione Nazionale.
Persegue le stesse finalità dell’Associazione Nazionale " LE AQUILE ".ARTICOLO 27
Sulle modalità delle assemblee dei soci, sulle elezioni degli organi statutari e sui tempi di attuazione delibera l’assemblea.

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DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI

ARTICOLO 28

La denominazione dell’Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile "LE AQUILE" è a tutti gli effetti di legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun ente, Associazione, circolo ricreativo o altro per contraddistinguere altre Associazioni.
Il nome " LE AQUILE " non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità o sponsor per manifestazioni agonistiche.
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell’Associazione dovrà essere autorizzato dal Presidente Nazionale.
Detto vincolo è impegnativo anche per le sedi; è esteso anche allo stemma o gli stemmi che l’Associazione dovesse adottare.
Lo stemma dell’ Associazione Nazionale volontari di Protezione Civile " LE AQUILE ". Recante il disegno di un’ Aquila a fondo bianco a mezzo busto guardante verso destra su fondo giallo oro rigato in bianco. Il disegno è contenuto in un quadrato ruotato di 45 gradi recante alle estremità superiore ed inferiore un triangolo formato da tre strisce con i colori della bandiera italiana.Il tutto è rinchiuso in una cornice spessa di colore verde.
La sigla " V. P. C. " in carattere "Revue" Letraset, deformata ovoidalmente è di colore rosso ombreggiato in nero.
I colori sociali sono: Verde chiaro e Giallo Oro.

ARTICOLO 29

Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno allegato. Valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro e delle leggi in materia di volontariato.

REGISTRATO IN NAPOLI UFFICIO ATTI PRIVATI AL N°2951/2A
IN DATA 01/06/1995

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