ARTICOLO 3
Il numero dei soci è illimitato. Essi prestano la loro attività
in modo personale, spontaneo e gratuito.Possono aderire all’associazione tutti
coloro che condividono gli scopi dell’associazione ed hanno presentato domanda
di ammissione al consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti
modalità:
A) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle
deliberazioni degli organi sociali;
C) dichiarare di essere in possesso
della documentazione necessaria, dimostrativa del requisito per l’ ammissione
all’ attività prescelta di volontario Protezione Civile;
D) osservare il
regolamento interno dell’associazione;
E) versare la quota annuale
associativa stabilita con delibera dal consiglio direttivo e di essere
disposto a partecipare alle iniziative dell’Associazione;
F) per coloro che
hanno un età tra i 16 anni compiuti fino al raggiungimento della maggiore età,
occorre allegare un documento attestante il consenso da parte di chi esercita
la Patria Podestà.
ARTICOLO 4
I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
A) soci fondatori (sono coloro che intervengono nell’atto
costitutivo);
B) soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di
iscrizione all’Associazione ne hanno ottenuto l’accettazione secondo quanto
stabilito dall’articolo 3 del presente Statuto;
C) soci onorari ( possano
essere, persone, enti, autorità che per particolari benemerenze sono designati
dal Consiglio Direttivo);
D) è previsto l’inserimento di giovani soci della
categoria juniores. Detti soci sono coloro che non hanno raggiunto il 18° anno
di età per cui è prevista una quota sociale ridotta ,e si affiancheranno ai
soci ordinari per apprendere tecniche e cultura di materie, affinché possono
dare al raggiungimento del 18° anno un valido contributo agli scopi e agli
ideali dell’Associazione.
ARTICOLO 5
La qualità di socio si perde:
A) per morte;
B) per mancato pagamento della quota annuale
associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
C) per
dimissioni (scritte da notificare al consiglio direttivo con raccomandata
R/R);
D) per l’inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del
regolamento e delle delibere associative;
E) per comportamento lesivo
all’immagine dell’Associazione;
F) per non ottemperanza alle disposizione
di legge in generale e in materia di volontariato;
G) per indegnità a
seguito di condanne infamanti;
H) per venir meno dei requisiti
richiesti.
Per i punti di cui alle lettere -D)-E)-F)-G)-H) del presente
articolo l’esclusione avviene per atto motivato del consiglio direttivo da
notificare con raccomandata R/R.
Nel caso il provvedimento di esclusione
riguardi il Presidente di una sede, il consiglio direttivo nominerà per il tempo
necessario alla sostituzione, un commissario straordinario che svolgerà le
funzioni del Presidente espulso o dimissionario.
ARTICOLO 6
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso
della quota sociale nè della quota parte del patrimonio dell’Associazione, né ad
alcun tipo di risarcimento.